Quello che serve per tutti i permessi di soggiorno

IL NECESSARIO PER TUTTI I PERMESSI DI SOGGIORNO

Queste indicate di seguito sono la base delle domanda di permesso soggiorno o ex carta soggiorno ora chiamata permesso soggiornanti lungo periodo UE.

Quindi qui di seguito quello che non deve mai mancare quando si inoltra una domanda : 


·         Marca da bollo da 16,00€ 

MARCA DA BOLLO
·         Copia del passaporto valido (solo dati) 

·         Copia eventuale visto e timbri di ingresso  

·         Copia del permesso di soggiorno da rinnovare 
          (se in possesso)

·         Contributo/tassa per il permesso 

·         4 foto tessere a fondo bianco 
          (vedere come deve essere la foto)

·         Certificato residenza o dichiarazione ospitalità ( a )

( a )
certificato residenza
Il certificato di residenza è un documento con il quale si attesta l’attuale residenza dell’intestatario del certificato stesso. Il certificato residenza, quindi, contiene le informazioni relative alla residenza di una persona trascritte nel registro di stato civile, dunque dati quali il nome, il cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza.
dichiarazione ospitalità  
L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".
La comunicazione deve contenere: 
• le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide;
• gli estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero;
• l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio 
• il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, i visti ed i timbri di ingresso. 

Sanzioni
In caso di mancata presentazione della denuncia, o di denuncia effettuata oltre le 48 ore, oppure incompleta il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 1.100,00 (p.m.r. euro 320 entro 60 gg) (L'importo della sanzione è stato rideterminato dall'art. 8, c. 1 della L. 30 luglio 2002 n. 189).

i cittadini extra comunitari non possono auto-certificare  :
fatti, stati o qualità personali. 
esempio : stato famiglia, certificato residenza, certificato matrimonio ecc..
Gli uffici pubblici, addetti al rilascio di tali certificati, dovranno apporvi sopra espressamente la dicitura 
 " certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".





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