PRIMO RILASCIO

Cosa deve fare chi entra in Italia per la prima volta ?

Ci sono vari modi per entrare in un paese straniero e tanti modi anche per uscirne, ma io credo che per la propria sicurezza, non intesa come incolumità fisica ma come sicurezza a livello di prospettive future, crescita e tutela dei propri diritti è sempre da fare in maniera legale e nelle regole previste dai vari ordinamenti giuridici.

Molti chiedono sempre ;

<< ma una volta arrivato in Italia cosa deve fare lo straniero ? ... 
...dove deve andare ? 
...entro quanto tempo bisogna fare le "carte" per il permesso di soggiorno ? >> ;

Innanzi tutto bisogna vedere per che motivo ufficialmente dichiarato è entrato in Italia.

Comunque il cittadino extra comunitario per entrare regolarmente deve possedere un visto che lo autorizza l’ingresso, con ovviamente indicato il motivo per il quale è stato autorizzato all'ingresso  e viene applicato sul passaporto.

I motivi previsti dalla legge per ingresso in Italia sono diversi, ma i più usuali sono ovviamente: lavoro, famiglia, studio, turismo ...

Brevemente riporto la descrizione delle tipologie di visti di ingresso in Italia che trovate in tutti i dettagli anche di costi, modalità e tempistiche nel sito del Ministero degli Affari Esteri, più precisamente a questo link :


  • Visti di breve durata, previsti per soggiorni fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, calcolato a partire dalla data di primo ingresso nello spazio Schengen;
  • Sono i visti Schengen uniformi (VSU) e i visti a territorialità limitata (VTL). I visti uniformi sono validi per l’intero territorio degli Stati Schengen; i visti a territorialità limitata, rilasciati solo in via eccezionale, sono validi per il territorio di uno o più Stati membri ma non per tutti;
  • Visti di lunga durata, cioè sempre superiore a 90 giorni. Sono i visti nazionali (VN). I visti nazionali consentono l’ingresso per lungo soggiorno solo nel territorio dello Stato che li ha rilasciati e di circolare, anche in attesa del Permesso di soggiorno, all’interno dello Spazio Schengen fino a un massimo di 90 giorni.
Il visto Schengen uniforme è un visto di tipo C,
il visto nazionale è un visto di tipo D

Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per brevi periodi e la lista dei paesi che sono e non sono esenti è inserita nel regolamento UE n. 259/2014 ex n.539/2001

Dopo questa brevissima lezione sui visti vi dico che comunque molto più semplicemente per capire se dovete chiedere il visto per entrare in Italia anche solo per fare i turisti seguite le istruzioni della Farnesina nel link che vi ho sopra inserito.

Tornando a noi, molti Italiani pensano che il visto lo dà la Prefettura o la Questura o si va dal Sindaco lo si mette in tasca e lo si porta a chi voglio far entrare.
In realtà per fortuna non è così, il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine dello straniero.

Lo straniero dopo aver fatto ingresso in Italia, deve :

Se non ha timbro su passaporto di frontiera italiana:
fare entro 48 ore una dichiarazione di presenza e chi lo ospita una dichiarazione di ospitalità ;

(es. arriva da Cuba con volo ed atterra a Madrid in Spagna, la Polizia di frontiera spagnola gli farà il timbro di ingresso e poi con il volo Madrid - Milano, l' italia non gliene farà un'altro perchè fra Spagna ed Italia non ci sono frontiere, a questo punto bisogna determinare con esattezza la data di ingresso dello straniero, e quindi appena arriva in Italia deve fare la dichiarazione di presenza dove indicherà i dati precisi del suo arrivo)

mentre se sul passaporto ha un timbro di frontiera italiana basta che chi gli dà ospitalitá faccia la dovuta dichiarazione di ospitalità sempre entro 48 ore;

entro otto giorni lavorativi, deve richiedere il permesso di soggiorno, per lo stesso motivo per il quale gli è stato concesso il visto di ingresso; 

Gli stranieri che vengono in Italia per periodi non superiori ai tre mesi, (non più di 90 giorni) non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, alla Questura della provincia in cui si trova.

Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.

L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione;

questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi previsti nei motivi sopra indicati per i quali non serve chiedere un permesso di soggiorno.

MOTIVI DI RILASCIO PERMESSO SOGGIORNO 

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