Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea.
Da tale data i cittadini Croati trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
(Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri)
Accesso per la prima volta al mercato del lavoro subordinato in Italia
Il Governo ha deciso un regime transitorio, in considerazione della situazione esistente nel mercato del
lavoro italiano, per il periodo transitorio iniziale di due anni. ( con possibilità di eventuale proroga )
Rimane, invece, privo di ogni limitazione il lavoro autonomo.
trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia
Rimane, invece, privo di ogni limitazione il lavoro autonomo.
Il regime transitorio non si applicherà, comunque, alle categorie previste dalle
seguenti disposizioni del TU dell’immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998):
Nell' attesa di un'apposita modulistica potranno inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro, allo Sportello Unico con le consuete modalità informatiche, utilizzando la
modulistica già in uso (Mod. L e Mod. M) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno
(https://nullaostalavoro.interno.it).
- art. 27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) e i)
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati)
- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell’art.5, comma 3 ter, del TU);
- lavoratori domestici
lettere g) ed i) del T.U immigrazione
trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia
rispetto ai lavoratori provenienti da paesi extra comunitari, la pratica seguirà una procedura semplificata con il rilascio del parere soltanto da
parte della Direzione Territoriale del Lavoro.
Non applicazione delle restrizioni
le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Condizione è riscontrabile con il possesso del permesso soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
Chi ha quindi il permesso di soggiorno valido o non, si reca presso il Comune di residenza e consegna il permesso di soggiorno e fa la dichiarazione di presenza per cittadini comunitari.
Non applicazione delle restrizioni
le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi.
Condizione è riscontrabile con il possesso del permesso soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
Chi ha quindi il permesso di soggiorno valido o non, si reca presso il Comune di residenza e consegna il permesso di soggiorno e fa la dichiarazione di presenza per cittadini comunitari.
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